La Commissione ha pubblicato una prima bozza di atto di esecuzione, aperta a consultazione, con cui stabilisce i requisiti dettagliati per la presentazione e lo scambio elettronico di informazioni e documenti relativi alle spedizioni dei rifiuti.
Tale atto di esecuzione è previsto dal comma 5, art. 27 “Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica” del Regolamento (UE) 2024/1157 sulla spedizione dei rifiuti. In particolare, entro il 21 maggio 2025, la Commissione ha il mandato di stabilire:
La bozza di atto di esecuzione si rivolge principalmente alle Autorità competenti dei vari Stati membri che utilizzano il proprio sistema di tracciabilità (“sistema locale” come definito nell’atto di esecuzione) e ai fornitori di software commerciali, in modo che possano lavorare già da ora per adeguare i sistemi e i software esistenti e renderli interoperabili con il sistema centrale europeo. Pertanto, la presente iniziativa normativa non:
In considerazione di quanto riportato siamo a chiedervi di indicarci, entro il prossimo 24 marzo 2025, eventuali commenti, integrazioni e osservazioni inviandoli a d.cesaretti@fise.org e g.fano@fise.org. Sarà poi cura della struttura condividere quanto ricevuto con FEAD ed EuRIC al fine di definire un contributo comune alla consultazione.
Siamo infine a ricordare che il nuovo regolamento sulla spedizione dei rifiuti ha fissato al 21 maggio 2026 l’obbligo di utilizzo di DIWASS o di un sistema o software interconnesso per poter effettuare una spedizione di rifiuti.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della proposta allegata.